Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni
2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, per l'anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato
2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono
attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma
15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi
correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza
delle disposizioni contenute nei successivi commi.
6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al
comma 7.
7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente
legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e
successivi per gli importi ivi indicati.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le
disposizioni di cui ai commi 9 e 15.
9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo
pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo
7.
10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle
attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche
nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai
sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi
ottimali condizioni generali di erogazione e un ,più uniforme livello
di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle
regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti:
«due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un
terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del
territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul
territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali»;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in
Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica
formazione del personale ispettivo addetto»;
e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati
verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici
erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con
riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».
11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.
12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma
10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle
province del territorio nazionale.
13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in
via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno
dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge
30 marzo 2001, n. 152.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine
di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati,
alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle
prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della
rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via
sperimentale, a decorrere dal 1º gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25
punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità
telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle
prestazioni previdenziali e assicurative.
15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30
milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere
dall'anno 2015.
16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da
17 a 29.
17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito
il seguente:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto
nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
stesso».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti
iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150
e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi
ai tribunali e alle corti di appello»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai
tribunali e dalle corti d'appello»;
b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco
formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e
protesti, e dagli avvocati»;
2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti
processuali). -- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali
e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e
dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità
giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente
comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da
esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura
civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al
deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte
del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al
tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura
civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può
autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non
telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di
opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei
servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene
anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti,
il termine previsto dai commi da 1 a 4.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui
ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il
Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei
servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono
adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può
autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui
ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). --
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e
stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli
articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). -- 1.
Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1
deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma
dell'articolo 2 deve";
c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. -- 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a
mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento
in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e
l'anno di ruolo.";
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;
f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento
dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi
telematici".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche
di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). -- 1. Per l'adeguamento
dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici
giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati,
nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri
connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo
e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012,
di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere
dall'anno 2014.
2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28,
comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono
conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in
quello del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed
è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e,
nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di
posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui
all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto
comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è
depositato presso la cancelleria del tribunale."»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai
fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata».
20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 543, secondo comma:
a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite
le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite
le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;
2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»;
3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:
«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). -- Se il pignoramento
riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma,
quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito
pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non
contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata
sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli
articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore
dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con
ordinanza. fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al
terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene
di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si
considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a
norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva
conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o
forza maggiore.»;
4) l'articolo 549 è sostituto dal seguente:
«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). -- Se sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le
risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza
produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme
e nei termini di cui all'articolo 617.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di
espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in
vigore della presente legge.
22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma
di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del
numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate
nell'anno precedente»;
b) il comma 4 è abrogato.
23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo.
24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al
pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria
o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della
giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale
antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al
pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89,
ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale
amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri».
25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera s):
1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;
2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:
«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b),
del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della
controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro
4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari
ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;»;
3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
b) al comma 10:
1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;
2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia»;
3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito
derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,
lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di
cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti
in materia di giustizia amministrativa»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è
stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo
di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria,
nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori
cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli
inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti
formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il
completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel
limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo
progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata
all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli
uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma
12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal
comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate
per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;
d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la
ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al
comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo,
all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del
personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che
abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal
comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
amministrativa»;
e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia
e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia
e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti
procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10
per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici
tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui
all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è
altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al
deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro
novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;
f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10»
sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo»;
g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi
11 e 11-bis».
26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta
individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei
ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative
all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è
costituito dalla somma di queste».
27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente
articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25,
lettera a), e 27 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal
comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.
29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano
ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo
unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali».
31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si
applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20
per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite
dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.».
32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli
avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli
onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si
applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli
avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo
ivi previsto.».
33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole «progressivamente
vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo espletamento della
procedura di interpello di cui al comma 40»;
b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole «comma 39» sono aggiunte
le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede presso la
quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».
34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza
e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad
effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla
normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro
il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.
35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi
da 37 a 42.
36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione;
per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti
percentuali per esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016».
37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui
all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere
dall'anno 2013, di un ammontare. pari a 5.287.735 euro annui.
38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli
assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è
ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza
sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette
disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione
all'estero di assoluta priorità.
40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta
per un importo di euro 5.921.258.
41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno
2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere
dall'anno 2015.
42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.
43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le
disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.
44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso
degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni
superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei
servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è
effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il
trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo
incaricato.
46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è
abrogato.
47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il
compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a
dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle
commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio
per il periodo di svolgimento del concorso.
48. A decorrere dal 1º gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale
Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto.Da tale
dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2013.
50. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio
dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità
speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla
contribuzione a fondo perduto.
51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del
personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle
istituzioni scolastiche.
52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre
2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di
119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il
31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle
riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle
ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente
parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo
non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito
al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali
contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.
57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».
58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già
adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013.
59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo
26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo
modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative
sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente
al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso
altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico
dell'amministrazione richiedente.
60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per i collegi
universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i
requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».
61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.
62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno
2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere
dall'anno 2015.
63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 9l0, è ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013.
64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a
decorrere dall'anno 2013.
65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della
legge lº agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno
2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno
2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a
decorrere dall'anno 2014.
67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è
rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno
2014.
68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e
le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a
decorrere dall'anno 2013.
69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a
euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro
3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal
2015».
70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le
disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.
71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto
per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è
autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31
gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.
72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al
decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 -- Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.
74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per
cento a decorrere dall'anno 2016.
75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo
e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono
sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello
Stato entro il31 gennaio 2013».
76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni
di cui ai commi 77 e 78.
77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al
pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora
erogati ai beneficiari».
78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività
culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di
tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui
all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».
79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 80
a 87.
80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare,
entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e
ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa
registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione
dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi
di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di
assistenza sanitaria.
81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione di
spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2013.
82. A decorrere dal 1º gennaio 2013, ferma restando la competenza di
autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia
di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi
carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e
creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di
residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente
all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei
cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di
ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario
standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della
mobilità sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono altresì trasferite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze
in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b)
del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è
abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai
rispettivi statuti di autonomia.
86. Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo
e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da
emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di
spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro
30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno
2015.
88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione
di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del
personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai
sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente,
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma
idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo
del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono
stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare,
dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza
territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere
la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La
verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a
tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza
oneri per la finanza pubblica.
89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste
dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza
nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle
peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la
quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle
dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con
particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica,
le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al
comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di
gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui
al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad
assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014.
91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga
alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che
possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli
anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile
dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziative
per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e
della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione
di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse
dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.
93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e
per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
95. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di
imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità
definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento
alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo
fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva
riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale
iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle
imprese.
96. Il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e
alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a
università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che
realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello
sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari in merito
all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei
contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle conseguenti
iniziative di carattere normativo.
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica,
l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2011. I trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta
disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29
ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla
predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si
provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già
erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati
in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno
2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno
2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è
dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente
emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive
di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante
«Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici» non convertite in legge.
101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e
musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle
istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di
laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei
corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo
2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali
ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello
rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai
titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti
alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155
del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti
superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle
arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per
l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati
dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli
Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)
per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica,
nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di
«Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle
Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione
ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in
ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale
istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di
tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle
istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105,
sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello,
secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102,
al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento,
conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e
congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste
dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a
300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali
risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:
a) la riduzione delle risorse destinate all'estemalizzazione di servizi
informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di
servizi amministrativi, tecnici ed informatici,a convenzioni con
patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali,
ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di
proprietà;
b) la riduzione dei contratti di consulenza;
c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà
assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di
realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi
al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai
migliori fornitori;
e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria,
con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti
dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o
dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui
alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di
spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la
concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in
uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e
attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche,
previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli
enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e
assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato
pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
109. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. l02, e successive modificazioni,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo
2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche
straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei
confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile,
sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti
dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo
e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle
derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad
incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla
concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno
opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del .lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere
da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i
risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche
attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di
cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni.
111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul
lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni
sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2
febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme
restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla
riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95
del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il
restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può
essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella
prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso
la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme
derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun
anno.
112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo
dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.
113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante
«Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;
b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».
114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono
disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,
pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del
cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza
locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti
dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonché quelli derivanti dal processo
di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino
al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31
dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre
2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del
mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico
di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle
vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi
provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un
commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria
gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».
All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le
parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle
seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente,
la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla
naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.
116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. l35, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;
b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura
corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna
regione in misura proporzionale».
118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le
seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le
parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600
milioni di euro»;
b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono
inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi,».
120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di
cui ai commi da 380 a 387 è incrementata della somma di 150 milioni di
euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778
«Agenzia delle entrate -- Fondi di bilancio» e, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e successive modificazioni.
121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. l35, le parole: «1.000 milioni di euro». sono sostituite dalle
seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo
periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali»
sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli
settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per
la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni
standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente,
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'UPI,».
122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei
limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari
all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di
stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e
alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente
legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche
parziale del debito.
123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al
comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo
complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi
finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da
sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché
l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti . da ciascuna
regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i
pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122 e
123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle
entrate-Fondi di bilancio».
127. Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una
corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili
sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate -- Fondi di
bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
128. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi
titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal
Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi
relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del
personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché
per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38,
nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo
legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario,
che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede
all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un
periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della
determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti
locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio
dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme
dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al
comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto
corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al
recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a
versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello
Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1º
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi,
anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a
decorrere dal 1º gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza
con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque
conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente
lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario»;
b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al
valore del 4,4 per cento».
132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente
comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso
di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27
della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui
al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, alla
lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».
134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle
cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi
in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle
strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che
includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina
del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito
anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute
avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi
avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici
apparecchiature elettromedicali».
135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite
all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012 n.
158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei
concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e già banditi alla data
dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa
ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di
finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili,
purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a
legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica
preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire
comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a
legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella
relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco è
autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo
indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota
eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in
applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma
sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul
bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse
derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi»
sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati
sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla
competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna
preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 12
aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica a firma
della persona qualificata del produttore, corredata da copia della
vigente autorizzazione rilasciata dal centro.
137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i
sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1º
gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia
idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui
opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni
compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 nel caso di operazioni di
acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal
comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del
procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal
contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
comma.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi
di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità
interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e
l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La
congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva
notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo
oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti
di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in
sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la
disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali
pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai
commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono
fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già
autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter
e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della
spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le
esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater
le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani
concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo
sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere
gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del
Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in
conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88».
139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il
pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato
ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di
249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per
l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016.
140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni
di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per
l'anno 2012»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse
finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2013»;
b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».
141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste
dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla
riduzione delle spese ,connesse alla conduzione degli immobili. In tal
caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di
bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono
essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del
presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile
ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei
dirigenti.
142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141
sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli
enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente
comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste
dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né
possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal
9 ottobre 2012 sono revocate.
144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli
acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza.
145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce
condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti
erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta
condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
10 ottobre-2012, n. 174.
146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia
informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui
occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al
funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione
di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non
è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel
conferimento degli incarichi».
149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università
statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni
sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse
per il funzionamento».
150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di
acquisizione» sono soppresse.
152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le
seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,».
153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la
seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono
soppresse.
154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo
periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello
Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di
quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a
condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano
insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati
in precedenza».
155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi
di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle
seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle
condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e
le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati
di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione
del presente comma».
157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti
della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle
finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere
stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui
facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate
le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della
quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche
procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto
informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
159. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina,
istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge lº ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
160. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte
dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di
porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto
di Messina -- Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le
funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della
navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno
2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello
stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso
alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
161. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale
e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo
delle capitanerie di porto -- Guardia costiera presenti nell'area di
giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, nel
rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi
complessivi di funzionamento.
162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161
avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o
rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al
personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se
distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o
dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di
2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli
investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di
promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale,
di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei
diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119
della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza
per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e
della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito
dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure
attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia
di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche
avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con
riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con
le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai
fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente,
l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005 n. 80, è soppresso.
167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti:
«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269».
168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle
disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del
patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di
sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-„bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di
dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli
accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini
stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche
operata annualmente dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite
della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo
103, secondo comma, della Costituzione.
170. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla
ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del
Fondo globale per l'ambiente.
171. È parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota dei
seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di
sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) International Development Association (IDA) -- Banca mondiale per
euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDAXIV),
quindicesima (IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;
b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi
alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;
c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi
alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del
Fondo;
d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla
nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;
e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro
58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX);
f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei
Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima
ricostituzione del Fondo.
172. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di
capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo
totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione
nell'anno 2013.
173. All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale 1778 «Agenzia delle entrate -- Fondi di bilancio».
Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità
attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle
imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
174. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno
finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology
Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
175. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione
straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di
300 milioni di euro per l'anno 2013.
176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600
milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze
connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di
realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di
competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo
16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31
dicembre 2013.
178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di
assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di
quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di
consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti
necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15,
comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la
continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale
inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
180. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di
convenzione che successivamente al 1º gennaio 2012, l'Agenzia di cui al
comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti:
«sottoscrivono la convenzione»;
b) al comma 9 le parole: «lº gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».
181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei
trasporti della Strada statale n. 652 -- Tirreno-adriatica di cui
all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015.
182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella
regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25
quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per
effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di
procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per
l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base
dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e
successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza
in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e
successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di
impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle
dette autostrade,. nonché per la realizzazione di tutte le opere
necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per
gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di
entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle
condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione
nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva
la preventiva verifica presso la Commissione europea della
compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le
condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento
delle tariffe non sostenibile per l'utenza.
184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è
autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400
milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015
e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive
modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al
comma 184 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno
2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa
ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e
controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
186. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate
alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di
Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia
di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno
2015.
187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo
a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».
188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive
modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si procede a
garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse
stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle
precedenti assegnazioni.
189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non
deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi
dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con
decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di
due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello
previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di
sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste
dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta
sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona. nei cui confronti è iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle
attività istituzionali o per esigenze di polizia giudizi aria, ovvero
possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad
enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro
ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore
giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della
relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni
mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere
amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti
diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di
valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili,
il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma
5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico
giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50
per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2,
comma 7, eper il restante 50 per cento allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li
destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui
al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi
versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi
beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati
secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n.
127.»;
c) all'articolo 48:
l) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere
utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero
destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad
associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;
d) all'articolo 51:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la
vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla
loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata,
l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle
entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione
delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata
dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono
stati restituiti.
3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può
richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle
vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili
che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;
e) all'articolo 110, comma 2:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia
dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di
cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla
data di conclusione dell'udienza preliminare»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai
procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992; n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni»;
f) all'articolo 111:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la
partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle
aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può
conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio,
apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o
prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società
incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce
le modalità. di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo.»;
h) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:
«Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire la funzionalità
dell'Agenzia). -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata
in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche,
dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad
avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il
limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale
militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite
massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore
a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta
eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere
collocato fuori ruolo, viene posto inposizione di comando o di distacco
anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità
e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio.
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale
all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito
dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001.
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti
della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità
finanziarie esistenti. è autorizzato a stipulare contratti a tempo
determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia».
i) all'articolo 117:
1) il comma 2 è soppresso;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere
a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi
1, 2 e 3»;
all'articolo 118, comma 1:
1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro per gli
anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori
1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai
casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia
coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia
dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza
preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n.
159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;
191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata
in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di
fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare
domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le
modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nell'ambito della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti
dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata.
193. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia
e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle
previsioni recate dai commi da 189 a 192.
194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni
confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si
applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a
pena di nullità, azioni esecutive.
195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla
data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già
trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è
costituito da una quota indivisa già pignorata.
196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica,
ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al
comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo
unico giustizia ai sensi del comma 204.
197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o
trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca
sono estinti di diritto.
198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma
194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono
soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206.
Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:
a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti
nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).
199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i
titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza
proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58,
comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice
dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.
200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito
nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento,
dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta
penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti
dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata
definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è
comunicato, ai sensi dell'articolo 9, decreto legislativo n. 231 del
2007, alla Banca d'Italia.
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua
beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio
dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli
stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7,
8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui
possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni
di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato al
Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo
necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.
203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non
sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a
soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo
comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima
Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo
le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun
piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor
importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato
dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti,
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione
contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la
confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in
composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso
reclamo.
204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni
di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute,
al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma
199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle
operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla
scadenza del predetto termine.
206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento
in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al
comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in
ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:
a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;
b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
207. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali
assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui
all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno
raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della
mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a
seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31,
comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la
sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento
dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del
predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
208. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori
preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro
per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.
209. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del
programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e
standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero
territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo aprile 1981, n.
121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un
programma straordinario di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può
assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali,
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai
fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per
l'anno 2014.
210. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per
la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del
programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema
del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione
interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna
fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore
centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore
dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui
all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante
della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale
della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo
forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello
Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario
designato dal Capo della polizia -- Direttore generale della pubblica
sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti
compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza
pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei
all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza
tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del
programma di cui al comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia --
Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato,
acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.
211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento
della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda
Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,
autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in
uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al
fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la
Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le
Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al
capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso,
la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere
detenuta da Interporti e Autorità portuali. Considerata la portata
strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete
logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.
212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana
Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un
contributo di 80 milioni di euro.
213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione
finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da
destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei
rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori
risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla
medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di
cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
214. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni
internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE
per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013,
idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
215. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della
Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, la
medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura
per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3,
comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita
convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico
della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
216. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di
gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto
attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero
presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di
accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo
di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 ottobre 2008.
217. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica
da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale
contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo
e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 -- Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
è titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento
dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per
l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del
trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a
cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della
conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei
dati delle unità. iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti
anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure,
nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173,
in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate
disposizioni amministrative.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito
lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il
regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla
navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento
di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con
particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al
rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle
di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati
all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le
modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti
dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori,
importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono
anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al
fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di
cui al comma 217, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della
legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo,
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e dei
trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali
risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi
la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
a) all'articolo 8, il comma 9-quater è soppresso;
b) all'articolo 34, il comma 40 è soppresso.
224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione
assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6
marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione
per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei
programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.
225. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24
giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di
definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima
disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in
vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è
ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali
determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 agosto 2007.
226. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche
per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.
190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di
10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della
filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.
228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e
66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30
milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca.
230. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo
il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari
delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di
stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14,comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con
una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per
la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di
squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa
per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio
accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti
dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a
ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I
criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato
in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il
Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di
eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire
secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cuial comma
9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è
completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati
nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti
regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque
anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.
Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando
le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei
commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori
che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre
2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e
che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico
entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e
in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla
medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un
reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore
a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto,
dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un
reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore
a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 20l del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità
ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della
relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della
stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di
cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo
schema.
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo
di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per
l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di
euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019
e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di
lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per
l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto
fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio
dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui
agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del
decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano
accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale
rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione
dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma
234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per
l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di
euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno
2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per
l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui
al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali
economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è
disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo
operando le occorrenti variazioni di bilancio.
236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con
riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime
finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione
automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno
ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo
le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale
delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo,
sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti
dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui
ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la
disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro
i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione
automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo
periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore
della presente legge ovvero in misura ridotta.
237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui
al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi
compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.
238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti
locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla
Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari
parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari
e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a
cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato
luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione,
si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente
periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della
predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale
trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.
L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione
di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8
agosto 1991, n. 274.
239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di
cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i
soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi,
e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento
pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di
cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del
conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta
facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del
trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici
previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui
al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato
deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di
inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è
liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle
gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i
requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette
gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in
presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra
quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni
interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli
ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva,
previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la
lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è
conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2,
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per
intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al
medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239,
si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.
42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai
rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo
previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive
retribuzioni di riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai
fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene
conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati
nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento
alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota
di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il
sistema contributivo.
247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei
soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono
l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per
i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a
decorrere dal 1º luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla
liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta
degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato.
Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere
esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono
l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i
soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di
pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora
concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione,
accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma
238.
249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo
1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 32
milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51
milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88
milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018,
106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno
2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022.
250. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;
b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;
c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennità
eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «; ai
fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno
già dato luogo ad erogazione della prestazione»;
d) al comma 22, la parola: «15» è soppressa;
e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per
l'lmpiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed
in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola»;
f) il comma 31 è sostituito dal seguente:
«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma
pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è
proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo
alla restituzione di cui al comma 30»;
g) al comma 39, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;
h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».
251. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
«31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno
pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non
inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate
massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della
legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione
salariale»;
c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito
dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni
pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle
integrazioni salariali».
252. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in
termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle
donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17
ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua
disposizione».
253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e
sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale
per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per
l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 191uglio
1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse
relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi
provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse
relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni
interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi
di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori
in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali,
territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di
euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei
seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118
milioni di euro per l'anno 2013; è disposto il versamento in entrata al
bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82
milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento
degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di
intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga
non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori
interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via
eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, per il periodo dal 1º giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano
versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
ai fini del finanziamento degli ammortizzatori. sociali in deroga di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.
92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di
garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.
256. L'intervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge
1º luglio 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60
milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico
del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo
le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale
per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230,».
258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del
3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito
somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo
complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote,
ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione
legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di
3.776.000 euro per l'anno 2013.
259. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità
Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12
luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.
260. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse
residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per
l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.
261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata
gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita
dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi
dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è
istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una
dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. È
disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello
Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante
destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2013.
262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di
attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e
di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta
dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
263. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro
per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni
nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini
del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità
interno.
264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di
631.662.000 euro per l'anno 2013.
265. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le
finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno
2013.
266. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative
imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella
regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento
della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività
integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto
turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti
d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle
risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui
al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti
attuativi già adottati.
268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui
all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro
per l'anno 2014.
269. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» sono sostituite dalla seguente: «e»;
b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»;
c) il comma 5 è abrogato.
270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013,
da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3
allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo
conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla
data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il
decreto può essere comunque adottato.
271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275
milioni di euro per l'anno 2013.
273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro
per l'anno 2013.
274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.
275. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore
dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non
statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre
2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di
12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33
dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l'anno 2013, è
concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione
Gerolamo Gaslini -- ente di diritto pubblico per la cura, difesa e
assistenza per l'infanzia.
276. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato
paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15
luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6
milioni di euro.
277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno
2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di
35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.
278. È concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della
Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a
decorrere dal 2013.
279. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata
allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni
per l'anno 2014.
280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 è ulteriormente
incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata
allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al
precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al
finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello
stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della
struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento
della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in
vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.
282. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, così come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre
2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta in
fine la parola «annui».
283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della
Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi
previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di
euro per l'anno 2013.
284. È concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
285. È istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano
borse di studio in favore degli studenti delle università di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 286 e 287.
286. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per
l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.
287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di
1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno
2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la
formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo
1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo
straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione
EBRI (European Brain Research Institute).
289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio
finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di
cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11
del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali
n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per
garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio
2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate
conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26
milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli
altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il
CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi
giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti,
revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76
del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune di L'Aquila, e
destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il
finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle
condizioni di mobilità urbana.
290. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 47
milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni
nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al
gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali
verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e
di marzo 2011 e il giorno 22 novembre. 2011 nel territorio della
provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo
2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi
nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma
verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi
alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed
in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al
presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo
periodo.
291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è
incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di
euro per l'anno 2013.
292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di
euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
293. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro
per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.
294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo
2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013,2014 e 2015.
295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.
296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito
della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe
Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 è
concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla
Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni per
l'anno 2013.
297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è
incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi
e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e
dell'emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro per l'anno 2013.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il
trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene
denominato «Castello di Udine».
299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza
contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori
entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività
di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di
quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla
riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,
nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni,
unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali,
confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione
fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti
sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e
di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;
b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:
«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente,
in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di
contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le
strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e
confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile,
il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti».
300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
sostituito dal seguente:
«Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). -- 1. A decorrere
dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto
gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione
dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza
delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno
dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul
gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011,
di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina
destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo
37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del
Fondo di cui al comma l. I criteri sono definiti, in particolare,
tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali,
salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con
differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le
regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la
programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione
alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo
dei servizi a domanda elevata;
d) la defInizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi
in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei
servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario
regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro
centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da
ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi
dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire
il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al
presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di
trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto
ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno,
sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo
espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno
precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla
base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto
ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui
al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo
o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati
delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso
gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico
locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale
e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale
all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che
lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di
tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati
e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati
devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario
che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità
diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive
di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto
dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 3.
9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1
se non assicura l'equilibrio economico della gestione e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di
squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi,
anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi
operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».
302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società
Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per
l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia,
nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.
398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a
costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per
effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei
mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi.
I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono
alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono
collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;»;
b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti
parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed al comma 5
è soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del
Ministero»;
304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b), a
decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni
provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni generali
sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del Ministero
del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle
Ragionerie territoriali dello Stato, non sono più dovuti.
305. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 19,
comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo la
lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi in materia
statistica».
306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si
avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
307. A decorrere dal 1º ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1
allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: «4»,
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».
308. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e
locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze -- Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento
della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce
al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo
per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del
bene, al prezzo di mercato».
309. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli
organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6
dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di
cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di
euro, a decorrere dall'anno 2013.
310. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità
territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia,
dotate di scali aeroportuali,in conformità alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per
la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le
risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci
per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000
per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di
euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000per l'anno 2015 e di
euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota
delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma
238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine,
al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per l'anno 2014
all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro
7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».
311. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti
marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del
completamento del processo di privatizzazione di competenza delle
Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del
30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e
Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle
Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
312. La corresponsione delle risorse di cui al comma 311, quantificate
ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di
gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o
contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le
società Caremar S.p.A, Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto
della normativa vigente.
313. Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a euro
17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2,
comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la
parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015».
Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni
di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
315. Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza
italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento
dell'apposita «Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE», è
autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.
316. La delegazione di cui al comma 315 è istituita ai sensi
dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
317. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile
1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire,
nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la prosecuzione delle attività di innovazione e
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività
degli uffici giudiziari.
318. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas
alla Fondazione Italiana Onlus -- per la Ricerca sulle Malattie del
Pancreas è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015.
319. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di
cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da
destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321.
320. All'individuazione dei progetti di cui al comma 321, si provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei
pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una
relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime
Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso
il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque
adottato.
321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al
finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo
socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere
carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in
via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti
tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per
l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura
di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-govermnent;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e
salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie
alternative;
o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività
artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima
necessità;
p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso
ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a
sostegno delle iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
1) Club alpino italiano (CAI);
2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
4) Collegio nazionale dei maestri di sci.
322. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a
seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di
agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini
Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.
324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13
luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le
norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste
dai commi da 325 a 335 del presente articolo.
325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi
dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati
secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in
mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione
della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della
quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro,
per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta
sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea.»;
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi
di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli
46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della
norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma»;
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di
beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del
codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato
patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo
36.»;
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili. o, ferma restando la
sua. responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto,
dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura
elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un.
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è
subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione
della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo
residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento
giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle
entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato
l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati
notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di
contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul
valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure
telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si
ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o
messa a disposizione del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti
non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero,
in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri
e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le
operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture
elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte
dello stesso cedente o prestatore. le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura
sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo
assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al
termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed
integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la
fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa
riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica
qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di
garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in
duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In
deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una
sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di
un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è
emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione
dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette
all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma,
primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori
dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo,
il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare,
ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa
sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7
--bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del
margine -- beni usati», «regime del margine -- oggetti d'arte» o
«regime del margine -- oggetti di antiquariato o da collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al
regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione
«regime del margine -- agenzie di viaggio.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate
quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a
7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui
all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un
soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro
dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano
effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non
soggetta"»;
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente
di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione
«autofatturazione»;
e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art 21-bis. -- (Fattura semplificata). --- 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non
superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui
all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in
luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti
indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti
non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel
territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il
numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in
un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla
fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e
delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui
al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche
senza. limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di
specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per
i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni
tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente
difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma
4, e 21, comma 2.»;
f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:
«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le
fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in
conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato
elettronico e quelle cartacee possono essere conservate
elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse,
nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente
decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato,
a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che
disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso
automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso
contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità
delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole
«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite
dalle seguenti «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma».
326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari). -- 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio
del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo
conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio
dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o
costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna; le
operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti
estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto
della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente
ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del
termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno
dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo
operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui
all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è
stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la
medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato,
alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all'articolo
41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti
intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in
modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare,
si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.»;
c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;
2) il comma 3 è abrogato;
e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa
norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione
della relativa norma comunitaria o nazionale»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a
norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile
e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o
nazionale.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo
38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa
fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura
di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura
indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere
fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla
registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con
riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di
cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio
del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate
distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto
decreto.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il
termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell'operazione.»;
g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i
quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del
presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese,
una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al
secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle
condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi
misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture
possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21,
comma 2, lettera c), e 21-bis, comma l, lettera c), dello stesso
decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».
329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. dopo le parole: «soggetti a
vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di
cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, quinto comma; terzo periodo, le parole «di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle
seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole
«di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
a)»;
c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al
quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)»
e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle
seguenti; «effettuazione delle operazioni»;
d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole:
«operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo
21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,
commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite
dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa norma»;
e) all'articolo 24, primo comma primo periodo, le parole: «operazioni
non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente,
all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate»
sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,
commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi
indicata» ;
f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,» e le
parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e,
eventualmente, la relativa norma»;
g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;
h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo
periodo dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».
331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole:
«dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».
332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21,
quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».
333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo
21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21,
comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a)».
334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo
si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2013.
336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole
a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, dì cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle
acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto
una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima
giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della
legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle
disposizioni vigenti.»;
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì
alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e
prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle
acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma,
della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».
337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome
della piccola pesca marittima e delle acque interne.
338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché
da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare,
al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi
europei corrispondenti.»;
b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di
ogni altra forma di attività autonoma».
339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità
di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i
criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un
determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il
personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del
fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì,
al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità
connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali,
specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del
congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non
inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di
lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa
dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva».
340. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;
b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli
eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con
i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il
Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per
garantire la tracciabilità degli organi;
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonché della
qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la
tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Qualità e sicurezza degli organi). -- 1. Le donazioni
di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non
remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro.
È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità
di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto
finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni
pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che
abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di
un vantaggio analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le
fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda
possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da
adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome dì Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato
di cui alla direttiva, i criteri di qualità e sicurezza che devono
essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione
al trapianto o all'eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:
a) la verifica dell'identità del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle
informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e
reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla
sicurezza degli organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».
d) all'articolo 22, comma 1 le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;
e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai
trapianti). -- 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione
nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre
a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è
commesso da persona che esercita. una professione sanitaria alla
condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la
richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto
finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione
acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o
dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, dì cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto
legislativo, nomina nell'ambito della propria organizzazione, un
responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema dì
farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente
qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di
farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione
europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima
materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.
343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:
a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità
competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;
b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché
elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale;
c) monitorare i risultati dei provvedimenti. volti a ridurre al minimo
i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni
dell'AIC.
344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative
e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con
particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;.
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali
per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la
farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si
effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.
345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344,
sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
346. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che
omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono
modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro
centoventimila
347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342, che
viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.
349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione
della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di
eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le
seguenti modificazioni;
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi
isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso
passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. -- (Vaccinazione). -- 1. Il Ministero della salute può
decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale
degli ovini, purché:
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica
del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il
Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni
e province autonome;
b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio
profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;
c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;
d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non
preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite
dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».
350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività
previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono tra i compiti
istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa
fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede
alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio,
nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori
di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della
Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi; corredati della idonea
documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato
illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione
concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e
incidere sugli scambi intracomunitari.
352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di
trenta giorni l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la
concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e,
conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
354. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 351, 352 e 353,
anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere
sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di
addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli
importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma
351, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di
cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito
dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.
355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui
al comma 351 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di
tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei
provvedimenti di cui al comma 354.
356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 351
si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche
d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle
passate in giudicato, restano prive di effetti.
357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-sexies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2013»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo
23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente
comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione
dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non
pagati in forma monetaria.»;
b) all'articolo 23-septies:
1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente
comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto
unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del
Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente,
delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio
dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti
Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al
servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione
dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies,
comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante
conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;
c) all'articolo 23-octies:
1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da
parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o
effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;
2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente
periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti
compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non
corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di
andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita
della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in
cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare,
al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni
contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione
determina un inadempimento al contratto.»;
d) all'articolo 23-novies:
1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;»;
3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel termine di
cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al
riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
e) all'articolo 23-decies:
1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine,
la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga
all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del
valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri
previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione
dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto
il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto
dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.»;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli
interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del
risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio
dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve
obbligatorie.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come
definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero
di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A
tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto
del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti
in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui
all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla
congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo
158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei
limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli
esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere
corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente
valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;
f) all'articolo 23-undecies:
1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque giorni»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata
entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»
358. In considerazione della situazione di grave criticità nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio
2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni
di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale
criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in
via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.
359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è
autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli l, comma 2, 3
e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da
parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con il medesimo decreto
sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo. di
sei mesi, salvo proroga o revoca.
360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 359,
il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito
regionale:
a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo
smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di
rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore;
b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;
c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla
gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di
Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del
Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non
inferiori a giorni trenta, dei necessari, provvedimenti di natura
sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.
361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e 360 sono posti
a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da
stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.
362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante:
«Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni
dell'Unione europea» non convertite in legge.
363. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 1900 e 3811 9000».
364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia
elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il
rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili imposti dall'UE ed evitare le relative sanzioni,
all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il
comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma
7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012,
diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in
anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al
punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre
2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima.
In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad
un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come
indicato al successivo comma 7-quater, al fine di garantire, senza
oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla
bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati
dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del
coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144)
della legge 24 dicembre 2007 n. 244. All'energia prodotta in eccesso
rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile,
viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
7-ter. Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma
7-quater, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica
alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a
1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere,
di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per
cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con la contestuale determinazione,
.come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato,
limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di
garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri
aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa
determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di
ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2,
comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con, proprio decreto da
emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente
disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del
quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e
del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore
del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento
contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno
per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai
precedenti commi 7-bis e 7-ter».
365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di
impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di
reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio
fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6
giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i
requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver
subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi
sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti
condizioni:
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre
2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia
superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata
dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di
appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda
vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto
all'anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il
calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero
riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di
personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella
media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico
dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre
2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti
dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende
fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei
costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni,
dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.
366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365,
per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti
di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma
367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al
comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla
garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al
predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la
Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto
articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri
e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi
controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con
la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una auto
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al
comma 365, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno
economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale
da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo
versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.
369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel
piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di
riscossione.
370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese
strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi
e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di
cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel
contratto di finanziamento.
371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate è
approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo
altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da
effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa
presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati
modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte
dei soggetti finanziatori,dei dati relativi ai finanziamenti erogati e
al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 369.
372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è
subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei
competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le
date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 365
possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il
finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui
al comma 366.
374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti».
375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4
dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012»;
b) dopo le parole «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le seguenti: «da
trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in
relazione alla predetta convenzione».
376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore
chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e
di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento
spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della
Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte
del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi
nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei
finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per la ricostruzione».
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli
enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso
al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-„bis, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di
reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli
esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio
fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al
medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano
esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai
danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente
svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
379. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel
senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi
previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione
obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a
carico del lavoratore.
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito
dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro i1 30 aprile 2013 per
l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di
mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del
predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e,
per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota
di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo,
è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello
Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere
riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello
Stato sono determinate con il medesimo DPCM.
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera
b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013
e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri
di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo
anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale; .
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge
26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i
trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del
23 giugno 2012;
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma
6, primo periodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23
del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e
9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere
modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale
propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3
dell'articolo 5 dell'Accordo del 1º marzo 2012 presso la Conferenza
Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni
compensative di bilancio.
381. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su
quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà
comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle
regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per
l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20
per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti
erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati
relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del
Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.
383. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno
2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle
aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e
raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla
base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di
sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà
comunale.
385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.
386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è
calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione
principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei
commi da 380 a 387.
387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14
settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale»;
b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma
9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini
dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU),
o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini
dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo
quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i
comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la
superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del
territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure
per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari
a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di
addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al
tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee
forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27
luglio 2000, n. 212;»
d) il comma 12 è abrogato;
e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di
acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente»;
f) il comma 35 è sostituito dal seguente: «35. I comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o
della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31
dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione
dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o
della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma
29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del
direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei
soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la
previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la
maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del
tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di
cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I
comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di
versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata
è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il
comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino
alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo
delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1
oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1º gennaio
2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente
è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla
TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In
ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata
successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e
29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma
13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per
metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi,
contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla
scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito
all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al
momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».
388. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente
legge.
389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per
l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto
direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno
2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione
è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui
al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati
all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.
390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive
modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
391. È prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo l, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
392. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario
straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti
comunque denominati e rimborso spese.
393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per
l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.
394. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del
termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.
395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici onorari e i
vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per
i quali non e'consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di
pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è
consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo
7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle
rispettive funzioni a fare data dal 1º gennaio 2013, fino alla riforma
organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2013.
396. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91 le parole «a partire dal 2013» sono sostituite dalle seguenti «a
partire dal 2014».
397. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, le parole «dall'indizione» sono sostituite dalle seguenti
«dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
da parte dei candidati all'abilitazione».
399. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;
b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30
novembre».
400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge
28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il
limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali
del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo
accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi
gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel
rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al
presente comma.
401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50
per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate,
previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare
procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli
banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi
del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie
riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono
principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni
pubbliche».
402. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e
gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura
contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli
di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.
403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono
destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei
Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma
402.
404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»;
b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».
405. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e
16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato
articolo 19 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del
presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.
407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro
della salute,» sono soppresse.
408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per
cinque esercizi».
409. È prorogata al 1º gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le
Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di
spesa di 2 milioni di euro.
410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro
10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013»
sono sostituite dalla seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le
parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;
b) all'articolo 2214, comma l, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».
412. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
413. A decorrere dal 1º gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono
disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le
amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.
414. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per gli enti pubblici, il
provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato
d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso
dell'interessato.
415. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori
ruolo, di cui all'articolo l, comma l, «della legge 27 luglio 1962, n.
1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri -- Dipartimento della Funzione Pubblica,
dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
-- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facoltà di
prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non
superiore a sei mesi».
417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali
esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare
al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a
sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità
sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle
vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego
pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato
impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un
milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo è
prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è
prorogato al 30 giugno 2013.
419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013.
421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le
disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31
marzo 2013.
422. All'articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n.
134, le parole: «tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo
alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies,
comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».
423. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su
tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno
2014.
424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la
funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del
Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non
risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio
2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo
1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su
edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013,
ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle
procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi
impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31
marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il
termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30
ottobre 2013.
426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012 e
successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei
predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in
vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni
e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della
presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
427 All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «prima del 31
dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre
2013».
428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di
governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto
ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la
Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base
della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:
a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilità interno;
c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale
sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche
attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la
valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore
all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel
corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti
dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione
fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di
virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle
rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione
della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli
elencati nel presente comma».
429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i
primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti
locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati
nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,
conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a
quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa,
fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi
del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32,
comma 3, della legge 12 novembre2011, n. 183.» e dopo il comma 3
inserire il seguente comma:
«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli
enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20
milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».
430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.
431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«6. Le province ed i comuni che, in esito a,quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali
di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro
dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non
possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per
cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a
13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014
al 2016».
432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le
parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni
dal 2013 al 2016,»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con «18,8 per cento»;
c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per
cento per gli anni dal 2014 al 2016».
433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;
c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le disposizioni di cui
ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».
434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013 le
regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio
territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a
rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza
eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso
importo.».
435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.
436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.
437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre» con le seguenti «15 luglio»;
b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti «10 settembre».
438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con le
seguenti: «nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni. della
Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilità interno».
439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente
locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra
il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli
enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura
indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo
annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e
i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere
al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.».
440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.
441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.
442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162
del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da
alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in
assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento
a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».
445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui
la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le
sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente
articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione
di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da
parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a
trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero».
446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:
«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilità interno».
447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che
hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio
2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con
procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre
2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato
raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita: è
assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o
del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue.
448. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040
milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di
competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è
determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio
di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato
entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in
proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati,
relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base
delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio
del patto di stabilità interno del 2011.
450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio
ai sensi del comma 449.
451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:
a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,. delle
spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione
corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di
crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per
conferimenti.
452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere f) e n) sono abrogate;
b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole «entro il limite di 1600 milioni»;
c) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:
«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme
attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della
legge di stabilità». Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle
spese finali di cui ai commi 449 e 450.
453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese
dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto
ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452.
454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno
degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza
finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il
complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non
può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il
corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro
il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, relativi al 2013, 2014,2015 e 2016, emanato in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali. A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31
luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi,
ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli
obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome
di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma
455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di
finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le
modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio
delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando
l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si
applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le
disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli
enti locali del restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che
nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le
informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri
obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza finanziaria sia quella di competenza
eurocompatibile,attraverso i prospetti e con le modalità definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto
di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro
il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le
sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta
giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il
patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di
cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di
stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale
differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di
competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al
recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei
conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il
termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si
procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La
sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi
del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo
dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per
l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i
risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi
programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in
cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini
del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra
prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti
tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi
programmatici stessi;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e
i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere
al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione
del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2010.
463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si
trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno
successivo:
a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in
misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto,
altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino
come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante
legale e il responsabile del servizio finanziario certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro
i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero
dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della
certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di
stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi
compresa quella di cui all'articolo 7, comma l, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine
perentorio previsto per l'invio della certificazione.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per
le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si
riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le
sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della
violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle
finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30
giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici
dell'ente.
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono
nulli.
466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilità interno.
467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle
parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 è aggiunto il
seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi
distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».
468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio
di ciascun anno» e le parole «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle
parole: «15 febbraio di ciascun anno».
469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio
di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle
parole: «15 febbraio di ciascun anno».
470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e 19».
472. Al comma. 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di stabilità
interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza
il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di
competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa,
si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di
stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa
del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita
della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento,
nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel
triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.».
473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1º luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2013»;
2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
474. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la
promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di
dieci milioni di euro per l'anno 2013.
475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli
apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con
gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al
gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o
a scopo»;
b) dopo il comma 7 --bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche
per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri
numerici di apparecchi installa bili nei punti di offerta, tali da
garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite
apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile
forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per
manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi
ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter,
utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per
l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per
nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso
dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono
regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di
euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento
a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni»;
c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e
amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun
apparecchio videoterminale».
476. A decorrere dal 1º gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono
istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che
affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle
risorse, nonché le modalità di funzionamento.
477. Ferma la data del 1º dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di
cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della
relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro
90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica
anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione
al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il
termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e,
relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto
previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano
vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle
di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo
n. 123 del 30 giugno 2011.
478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le
risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le
disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno
stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
479. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la misura del prelievo erariale
unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5
per cento dell'ammontare delle somme giocate.
480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22
per cento».
481. Per la proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, di
misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è
introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo
periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni
di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo
fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato
entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere,
promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di
cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività,
nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare
le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime
modalità anche per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo
onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e
a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per
l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio
2014.
483. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di
età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un
importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono
sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione
è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400
euro per ogni figlio portatore di handicap».
484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, sono-apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500
euro»;
2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000
euro»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del
presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro
1.875, di euro 1.250 e di euro 625».
485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il
Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle
risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province
autonome.
486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le
parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola
esclusione dei certificati penali,».
487. A decorrere dal 1º gennaio 2013 restano confermate le aliquote di
accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane 9 agosto 2012, n. 88789.
488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 41-„bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:
«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale».
489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni
effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti
finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del
codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato,
nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad
un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per
cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al
precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che
avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si
applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per
successione o donazione. Per valore della transazione si intende il
valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative
al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata
operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.
L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
L'aliquota. dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che
avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le
operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10
agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene
il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente
uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore
dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui
al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto
legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente
uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a
uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi
warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento
della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con
riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto,
secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta
indipendentemente dal luogo. di conclusione della transazione e dallo
Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le
operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di
regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti
finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali
strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto
all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per
le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa,
ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un
contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e
finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del
contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e
492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo l,
punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo,
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del
quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta
nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di
trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui
al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari. di cui
al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società
fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività
di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri
soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette
operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora
nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli
indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve
direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di
esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli
intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono
nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato
tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi
termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per
gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi
precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il
giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di
cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come
controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche
centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e
gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati,
nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai
commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai
commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e
limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo l,
lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le
transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di
favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società
emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate
dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e
della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali
sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi
primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di
operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500.
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi
qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo
117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della
relativa normativa di attuazione.
495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera
attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un
algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni
relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e
dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione
degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono
effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma
500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.
L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul
controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di
borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al
precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore
al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del
quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del
versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al comma 494.
497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2013 per i trasferimenti
di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai
citati trasferimenti, e a decorrere dal 1º luglio 2013 per le
operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su
strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma
491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella
del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12
per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al
comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui
al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata
non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.
498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché per il relativo
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o
ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei
soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento
dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione
dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento
dell'imposta.
499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi
da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o
più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono
essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento
dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4,
comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura
del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato
articolo 4 della legge n. 92 del 2012.
502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite: dalle: seguenti: «al
31 dicembre 2017».
503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2019».
504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima,
entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza
entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della
prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei
versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d'imposta 2012».
505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al
comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di
versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le
parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012,
allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».
507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora
compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve
matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio,
l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in
ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti
percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal
2025.».
508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da
soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni
introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi
costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di
ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si
considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo
di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio
2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate
annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La
provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di
assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.
509. Nel sesto periodo della nota 3-„ter dell'articolo 13 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n.
642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura
massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonché, a
decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il
cliente è soggetto diverso da persona fisica.»
510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è
sostituito dal seguente:
«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e
di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di
ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli
intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici
uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una
piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di
cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché
di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di
assicurazione contro i danni».
511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle
riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle
imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive
modificazioni.
512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i
periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si
applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi
dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai
fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute
per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente
comma.
513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni
esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al
presente comma.
514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma
513.
515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad
escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate
all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche
mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione
annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di
252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto
5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo
nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le
aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a
quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
517. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di
gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante
«Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione
delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per
cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui
al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.
518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) al comma 15-bis:
1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o
per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero
presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
«15-ter. Per gli immobili di cui al comma l5-bis e per gli immobili non
locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente
articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, e
successive modificazioni»;
d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento
dell'imposta in acconto e a saldo»;
e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo
periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni» sono soppresse;
g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento
dell'imposta in acconto e a saldo»;
h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento
delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di
riferimento» sono soppresse.
519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili
situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno
2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi,
rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 518 del
presente articolo.
520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è
sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché
il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia
e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli»;
b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai
soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di
portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione
relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai
sensi dell'articolo 10, primo comma».
521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2013.
522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;
2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;
3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;
b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».
523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano
anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma l, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la
seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento
bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».
525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione
mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di
formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli
altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella
fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia.
Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di
produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle
stesse società»;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista
dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra
attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono
effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia
di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate
dalla legge agli ufficiali della riscossione.
10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma
2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi
eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui
confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».
526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa
all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto
IRPEF per l'anno 2014».
527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono
automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed
eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote
annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative
spese per le procedure esecutive poste in essere.
528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di
competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia
all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite
dal decreto di cui allo stesso comma 527.
529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,
fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità
amministrativo e contabile.
530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e
4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1º gennaio 2014», sono
sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015».
531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e
verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il
Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in
pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei
componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle
finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli
altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo
Equitalia.
532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalità di
funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i
requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle
rispettive cariche.
533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero
coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e
selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità
operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della
stessa azione;
b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.
534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni
parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in
cui sono stati approvati
535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle
quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º gennaio
2013.
536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse;
b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «è trasferita»;
c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti «l'attuale titolare»;
d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente «esercita»;
e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di
seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a
sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla
riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione
di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite
relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai
sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare
o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente
presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche
con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti
emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la
successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede,
sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia
annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in
un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso
parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in
data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente
creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente
creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica
certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo
stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in
pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della
riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio,
ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione
a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso,
immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa
dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della
comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei
conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti
creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi
iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche
alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima
della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore
invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539,
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in
mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa
data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il
concessionario della riscossione è considerato automaticamente di
scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore
abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della
documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni
cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni
dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente
il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.
546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «,
lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono
inserite le seguenti «e sportive, nonché quelli destinati a porti
turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto».
548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro
per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle
regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse
di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni
interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità
di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al
decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122.
549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».
550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di
cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere
impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi
di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione.
555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«a decorrere dal 2014».
556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
«3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di
Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22dicembre2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010.
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta
riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui
all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5,
lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il
comma 17, del medesimo articolo.
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di
ricostruzione».
557. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.
558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1
dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è
ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al
comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole «35»
sono sostituite dalle parole «25».
560. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5534-bis): Disegno di legge risultante
dallo stralcio, deliberato dall'Aula il 18 ottobre 2012, degli articoli
1 e 2, art. 3, commi 1-8, art. 3, comma 9, lettera a), art. 3, comma
10, secondo per., art. 3, comma 14, art. 13, commi 17-27, art. 3, commi
29-31, art. 3, commi 37 e 38, art. 3, commi 42-76, articoli 4, 5, 6,
art. 7, commi 1-11, art. 7, commi 14-21, art. 7, commi 25 e 26, art. 7,
commi 35-39, art. 8, commi 1-14, art. 8, commi 17 e 18, art. 8, commi
20-23, art. 9, comma 1, cpv. «Art. 16-bis, comma 1, 2, 4-6», art. 9,
comma 2, articoli 12, 13 e 14 del C.5534 d'iniziativa del Ministro
dell'economia e delle finanze (Grilli). Assegnato dalla V Commissione
(Bilancio), in sede referente il 18 ottobre 2012, con pareri delle
Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e
Questioni regionali. Esaminato dalla V Commissione, in sede referente,
il 23, 24, 25, 29 ottobre; 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 novembre 2012.
Esaminato in Aula il 15, 20, 21 novembre 2012 ed approvato il 22 novembre 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3584): Assegnato alla 5ª Commissione,
in sede referente, il 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 dicembre
2012. Esaminato in Aula il 29 novembre; 11, 18, 19 dicembre 2012 ed
approvato il 20 dicembre 2012. Camera dei deputati (atto n.
5534-bis-B): Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede
referente, il 20 dicembre 2012. Esaminato dalla V Commissione, in sede
referente, il 20 dicembre 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 21
dicembre 2012.
ALLEGATI
(omissis)